916.307OsAlAFederal Council Ordinance1 gen 2012Fonte originale
Durante il primo periodo di validità dell’autorizzazione, i dati scientifici e le altre informazioni contenute nel fascicolo secondo l’articolo 27 non possono essere usati a beneficio di un altra persona che ha presentato una domanda o una richiesta, salvo che tale persona abbia concordato con quella che ha inoltrato il fascicolo precedente la possibilità di usare tali dati e informazioni.
Entrambe le persone secondo il capoverso 1 si accordano sull’uso condiviso delle informazioni, in modo da evitare la ripetizione di esperimenti tossicologici su vertebrati. Qualora non giungano a un accordo sull’uso condiviso delle informazioni, l’UFAG può decidere in merito all’uso delle informazioni; occorre garantire un adeguato equilibrio tra gli interessi delle parti in questione.
Alla scadenza del periodo di validità dell’autorizzazione, l’UFAG può utilizzare i risultati integrali o parziali della valutazione effettuata sulla base dei dati scientifici e di altre informazioni contenuti nel fascicolo di richiesta a beneficio di un altro richiedente.
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