916.307OsAlAFederal Council Ordinance1 gen 2012Fonte originale
Chiunque produce, importa o immette sul mercato alimenti per animali deve tenere un registro dove sono riportate le indicazioni pertinenti per la rintracciabilità degli alimenti per animali.1
Il DEFR può stabilire i requisiti relativi al registro.
Le registrazioni secondo il capoverso 1 devono essere conservate per almeno tre anni e, su richiesta, presentate all’UFAG.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 641) ↩
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