916.307OsAlAFederal Council Ordinance1 gen 2012Fonte originale
Le imprese del settore dell’alimentazione animale che producono, importano, trasportano, stoccano o immettono sul mercato alimenti per animali applicano e mantengono una procedura scritta permanente secondo i principi HACCP. Questo principio si applica anche alle aziende attive nella produzione primaria registrate o omologate conformemente all’articolo 47 capoverso 2.1
Le procedure secondo il capoverso 1 si basano sui principi seguenti:
identificare i pericoli che devono essere prevenuti, eliminati o ridotti a livelli accettabili;
identificare i punti critici di controllo nella fase o nelle fasi di produzione in cui un controllo è necessario per prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili un pericolo;
stabilire, nei punti critici di controllo, i limiti sulla base dei quali distinguere tra valori accettabili e inaccettabili ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei pericoli identificati;
stabilire e applicare procedure di monitoraggio efficaci dei punti critici di controllo;
stabilire misure correttive da prendere qualora il monitoraggio evidenzi che un punto critico non è sotto controllo;
stabilire procedure per verificare se le misure secondo le lettere a‒e sono complete ed efficaci. Le procedure di verifica sono applicate regolarmente;
stabilire documentazioni e registri commisurati alla natura e alle dimensioni dell’impresa del settore dell’alimentazione animale al fine di dimostrare l’effettiva applicazione delle misure secondo le lettere a‒f.
Ogniqualvolta si apportino modifiche al prodotto, al processo di fabbricazione o a una qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, dello stoccaggio e della distribuzione, le imprese del settore dell’alimentazione animale procedono ai necessari cambiamenti secondo il capoverso 2.
Le imprese del settore dell’alimentazione animale possono utilizzare, in alternativa ai manuali sull’applicazione dei principi HACCP, manuali di buona pratica elaborati secondo l’articolo 55.
L’UFAG può, nel caso concreto, concedere agevolazioni.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 757). ↩
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