916.307OsAlAFederal Council Ordinance1 gen 2012Fonte originale
Necessita di un’omologazione da parte dell’UFAG chiunque produce o immette sul mercato uno dei seguenti alimenti per animali:
a. additivi per alimenti per animali destinati all’alimentazione animale:
1. additivi nutrizionali,
2. additivi zootecnici,
3. additivi tecnologici appartenenti al gruppo degli antiossidanti per i quali è stabilita una concentrazione massima o un’altra restrizione all’uso,
4. carotenoidi e xantofille,
5.1 coccidiostatici e istomonostatici;
b. premiscele contenenti i seguenti additivi per alimenti per animali:
1. coccidiostatici e istomonostatici,
2. altri additivi zootecnici,
3. vitamine A e D,
4. oligoelementi rame e selenio.
Necessita di un’omologazione da parte dell’UFAG chiunque produce ai fini dell’immissione sul mercato o ad uso esclusivo della propria azienda alimenti composti o alimenti dietetici per animali utilizzando additivi per alimenti per animali o premiscele contenenti i seguenti additivi per alimenti per animali:2
coccidiostatici e istomonostatici;
altri additivi zootecnici.
a. la trasformazione di oli vegetali greggi se tale trasformazione non avviene in uno stabilimento che rientra nel campo di applicazione della legislazione sulle derrate alimentari;
b. il trattamento oleochimico di acidi grassi;
c. la produzione di biodiesel;
d. la produzione di oli e grassi miscelati.3
Chiunque svolge una delle seguenti attività utilizzando oli e grassi destinati agli alimenti per animali è soggetto all’autorizzazione dell’UFAG per:
L’UFAG rilascia l’omologazione agli stabilimenti che, a seguito di un’ispezione in loco, si sono rivelati conformi alle esigenze della presente ordinanza.
Footnotes
Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6399). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 641) ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1737). ↩
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