916.307OsAlAFederal Council Ordinance1 gen 2012Fonte originale
Le imprese del settore dell’alimentazione animale comunicano la cessione di foraggio concentrato in virtù dell’articolo 29 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981sulla terminologia agricola a imprese, gestori e ad altre persone nonché la ripresa di foraggio concentrato da gestori con la relativa quantità e i quantitativi di sostanze nutritive in essa contenuti ai sensi dell’ordinanza del 23 ottobre 20132sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura.
I gestori e le altre persone che forniscono foraggio concentrato, comunicano la fornitura con la relativa quantità e i quantitativi di sostanze nutritive in essa contenuti.
2bis. Se il foraggio concentrato è importato direttamente, l’obbligo di comunicare ricade sull’importatore.3
Non devono essere comunicate le quantità fino al massimo 105 chilogrammi di azoto e 15 chilogrammi di fosforo per anno civile, a condizione che il gestore non sia tenuto a fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate in virtù dell’articolo 11 dell’ordinanza del 23 ottobre 20134sui pagamenti diretti.