916.307OsAlAFederal Council Ordinance1 gen 2012Fonte originale
Le materie prime e gli additivi per alimenti per animali di cui all’articolo 60 (alimenti geneticamente modificati per animali) devono soddisfare i requisiti previsti negli articoli 7 capoverso 1 e 24 capoverso 2 e, in riferimento alla modifica genetica, non devono:
avere effetti negativi sulla salute dell’uomo o degli animali o sull’ambiente;
indurre in errore l’utilizzatore;
danneggiare o indurre in errore l’utilizzatore in seguito all’alterazione delle caratteristiche specifiche dei prodotti di origine animale;
differire dall’alimento per animali che devono sostituire in misura tale che il loro normale consumo potrebbe comportare carenze alimentari per l’uomo o gli animali.
Gli alimenti geneticamente modificati per animali possono essere immessi sul mercato, utilizzati o trasformati soltanto se autorizzati secondo l’articolo 62.
Gli additivi ottenuti da sostanze geneticamente modificate, figuranti nell’elenco degli alimenti OGM per animali di cui all’articolo 62 capoverso 1, possono essere immessi sul mercato, utilizzati o trasformati se autorizzati secondo gli articoli 20–22.
Per l’immissione sul mercato di alimenti geneticamente modificati per animali il cui sviluppo si basa sull’utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza di Nagoya dell’11 dicembre 20151.2