916.307OsAlAFederal Council Ordinance1 gen 2012Fonte originale
Gli alimenti geneticamente modificati per animali sono autorizzati dall’UFAG previa iscrizione nell’elenco degli alimenti geneticamente modificati per animali (elenco degli alimenti OGM per animali).
L’UFAG inserisce un alimento geneticamente modificato per animali nell’elenco degli alimenti OGM per animali se:
soddisfa i requisiti di cui all’articolo 61 capoverso 1;
soddisfa i requisiti dell’ordinanza del 10 settembre 20081sull’emissione deliberata nell’ambiente.
Le materie prime e gli additivi per alimenti geneticamente modificati per animali possono essere iscritti per una durata massima di dieci anni nell’elenco degli alimenti OGM per animali. L’autorizzazione può essere prorogata di dieci anni senza interruzione, mediante domanda:
depositata un anno prima della scadenza; e
che riporti le più recenti conoscenze scientifiche in base alle quali non risulta necessario un ulteriore esame dell’autorizzazione.2
L’UFAG può ammettere nell’elenco degli alimenti OGM per animali materie prime già omologate all’estero, costituite o contenenti organismi geneticamente modificati incapaci di riprodursi, se la procedura di autorizzazione applicata all’estero è equivalente a quella svizzera.3
L’UFAG può, in seguito all’autorizzazione, richiedere dati supplementari e limitare o revocare in qualsiasi momento l’autorizzazione se vi è il sospetto o la prova dell’esistenza di sostanziali effetti collaterali nocivi o pericoli per l’uomo, gli animali o l’ambiente.