916.307OsAlAFederal Council Ordinance1 gen 2012Fonte originale
Oltre ai requisiti generali di etichettatura degli alimenti per animali, per quelli geneticamente modificati si applicano i seguenti requisiti specifici di etichettatura:
per gli alimenti per animali di cui all’articolo 60 lettere a e b, la menzione «[nome dell’organismo] geneticamente modificato» appare tra parentesi immediatamente dopo il nome specifico dell’alimento per animali; in alternativa tale denominazione può essere inserita in una nota in calce all’elenco degli alimenti per animali. Le dimensioni dei caratteri di stampa di tale denominazione devono essere almeno le stesse di quelli dell’elenco degli alimenti per animali;
per gli alimenti per animali di cui all’articolo 60 lettera c, la menzione «prodotto a partire da [nome dell’organismo] geneticamente modificato» appare tra parentesi immediatamente dopo il nome specifico dell’alimento per animali; in alternativa tale denominazione può essere inserita in una nota in calce all’elenco degli alimenti per animali. Le dimensioni dei caratteri di stampa di tale denominazione devono essere almeno le stesse di quelli dell’elenco degli alimenti per animali;
devono essere indicate tutte le caratteristiche di un alimento geneticamente modificato per animali menzionate nell’autorizzazione.
I presenti requisiti di etichettatura non si applicano agli alimenti per animali il cui tenore in OGM dell’alimento per animali e di ognuna delle sue materie prime non supera lo 0,9 per cento, purché tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile.1
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 688). ↩
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