916.307OsAlAFederal Council Ordinance1 gen 2012Fonte originale
Chiunque, in qualità di persona assoggettata all’obbligo di registrazione secondo l’articolo 47 o in qualità di persona assoggettata all’obbligo di omologazione secondo l’articolo 48, importa o immette sul mercato alimenti geneticamente modificati per animali, all’atto dell’immissione sul mercato è tenuto a:
comunicare per scritto all’acquirente che il prodotto contiene, è costituito o è stato ottenuto da OGM;
indicare all’acquirente per scritto i codici di identificazione specifici internazionalmente riconosciuti o, laddove non ve ne fossero, l’identità degli organismi indicandone le principali proprietà e caratteristiche.
Le indicazioni di cui al capoverso 1 devono essere trasmesse all’acquirente per scritto ad ogni fase successiva dell’immissione sul mercato.
Chiunque, in qualità di persona o stabilimento assoggettato all’obbligo di registrazione, importa o immette sul mercato alimenti geneticamente modificati per animali deve adempiere l’obbligo di tenere un registro.
Le indicazioni di cui ai capoversi 1–3 devono essere conservate per almeno cinque anni e, su richiesta, presentate all’UFAG.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.