941.210OStrMFederal Council Ordinance30 ott 2006Fonte originale
La presente ordinanza si applica a uno strumento di misurazione, se:
a. è utilizzato per una delle seguenti categorie:
1. commercio e operazioni commerciali, in particolare nello scambio di beni e servizi,
2. salute dell’uomo e degli animali,
3. protezione dell’ambiente,
4. sicurezza pubblica,
5. determinazione ufficiale di fatti; e
b.1 il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha emanato in un’ordinanza le prescrizioni necessarie atte a definire i requisiti metrologici specifici dello strumento.