Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:
- 1 strumento di misurazione: le misure materializzate, i materiali di riferimento, gli apparecchi di misurazione e i sistemi destinati alla determinazione dei valori di un misurando fisico o chimico, nonché i metodi di misurazione applicati;
- metodo di misurazione: la totalità delle attività specifiche, descritte precisamente, per determinare i valori di un misurando;
- tipo: la versione di uno strumento di misurazione caratterizzato da proprietà essenziali dipendenti dal modo di costruzione, di funzionamento e d’impiego;
- ammissione: la decisione di ammettere il tipo di uno strumento di misurazione o un singolo strumento di misurazione alla verificazione o all’impiego;
- verificazione: l’esame ufficiale di un singolo strumento di misurazione e l’attestazione che esso è conforme alle prescrizioni legali;
- errori massimi tollerati: lo scarto massimo consentito tra il risultato della misurazione e il valore di riferimento;
- 2 messa a disposizione sul mercato: la fornitura sul mercato svizzero di uno strumento di misurazione per la distribuzione o l’uso nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
- 3 immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di uno strumento di misurazione sul mercato svizzero;
- 4 operatore economico: fabbricante, mandatario, importatore o distributore;
- 5 fabbricante: la persona fisica o giuridica che fabbrica uno strumento di misurazione o lo fa progettare o fabbricare, e lo immette sul mercato apponendovi il proprio nome o marchio o lo mette in servizio per i propri scopi;
- 6 mandatario: la persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;
- 7 importatore: la persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che immette sul mercato svizzero uno strumento di misurazione originario di un Paese terzo;
- 8 distributore: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato uno strumento di misurazione;
- 9 utilizzatore: la persona fisica o giuridica che dispone dello strumento di misurazione, indipendentemente dai rapporti di proprietà.