(art. 5 cpv. 1)
Lo strumento di misurazione deve garantire un elevato livello di sicurezza metrologica affinché le parti possano reputare affidabile il risultato della misurazione; la progettazione e la fabbricazione dello strumento di misurazione devono essere di elevata qualità per quanto riguarda le tecnologie di misurazione e la sicurezza metrologica.Le soluzioni adottate ai fini di rispondere ai requisiti devono tener conto dell’impiego cui lo strumento è destinato, nonché di prevedibili impieghi scorretti dello strumento medesimo.
Misurando
La grandezza oggetto della misurazione.
Grandezza d’influenza
Una grandezza che non è il misurando, ma che influenza il risultato della misurazione.
Condizioni di funzionamento nominali
I valori relativi al misurando e alle grandezze d’influenza che costituiscono le condizioni di funzionamento normali di uno strumento di misurazione.
Disturbo
Una grandezza d’influenza il cui valore è entro i limiti specificati nel requisito pertinente, ma fuori delle specifiche condizioni di funzionamento nominali dello strumento di misurazione. Una grandezza d’influenza costituisce un disturbo se le relative condizioni di funzionamento nominali non sono specificate.
Valore di variazione critico
Il valore in corrispondenza del quale la variazione del risultato della misurazione è reputata indesiderabile.
Misura materializzata
Un dispositivo inteso a riprodurre o a fornire in modo permanente, nel corso del suo impiego, uno o più valori noti di una data grandezza.
Transazione commerciale di vendita diretta
Una transazione in cui: – il risultato della misurazione è la base su cui è determinato l’importo da pagare; – almeno una delle parti interessate dalla transazione relativa alla misurazione è un consumatore o qualsiasi altra parte che richieda un livello analogo di protezione; e – tutte le parti della transazione accettano il risultato della misurazione sul posto e sul momento.
Ambienti climatici
Le condizioni in cui possono essere impiegati gli strumenti di misurazione. Per tener conto delle differenze climatiche tra gli Stati è stata definita una serie di limiti di temperatura.
Servizio di pubblica utilità
Un ente che assicura la distribuzione di elettricità, gas, calore a distanza o acqua.
1.1 In condizioni di funzionamento nominali e in assenza di disturbi, lo scarto di misurazione non deve superare i valori degli errori massimi tollerati riportati nell’ordinanza specifica concernente lo strumento di misurazione. Salvo indicazione contraria contenuta nelle ordinanze specifiche concernenti gli strumenti di misurazione, gli errori massimi tollerati sono espressi come valore bilaterale dello scarto rispetto al valore reale del misurando. 1.2 In condizioni di funzionamento nominali e in presenza di un disturbo, i requisiti di prestazione di uno strumento devono corrispondere a quanto riportato nell’ordinanza specifica concernente lo strumento in questione. Nel caso in cui lo strumento sia destinato a essere impiegato in un determinato campo elettromagnetico continuo, le caratteristiche metrologiche in base alle quali lo strumento è stato ammesso devono rimanere, nel corso della prova «campo elettromagnetico irradiato – a modulazione di ampiezza», entro gli errori massimi tollerati. 1.3 Il fabbricante deve specificare gli ambienti climatici, meccanici ed elettromagnetici in cui lo strumento è destinato a essere impiegato, l’alimentazione elettrica e le altre grandezze d’influenza suscettibili di pregiudicarne l’accuratezza, tenendo conto dei requisiti riportati nell’ordinanza specifica concernente lo strumento in questione. 1.3.1 Ambienti climatici Salvo disposizioni diverse contenute nelle ordinanze specifiche concernenti gli strumenti di misurazione, il fabbricante deve specificare il limite superiore e inferiore di temperatura di ciascuno dei valori indicati nella tabella 1, indicare se lo strumento è progettato per l’umidità condensata o per l’umidità non condensata e precisare l’ubicazione prevista dello strumento, ossia in luogo aperto o chiuso.
Tabella 1
Limiti di temperatura
| Limiti di temperatura | ||||
|---|---|---|---|---|
| Limite superiore di temperatura | +30 °C | +40 °C | +55 °C | +70 °C |
| Limite inferiore di temperatura | +5 °C | –10 °C | –25 °C | –40 °C |
1.3.2 a. Gli ambienti meccanici sono suddivisi nelle classi M1–M3 descritte in appresso. M1 La presente classe si applica agli strumenti impiegati in luoghi sottoposti a vibrazioni o urti di scarsa importanza: per esempio, a strumenti fissati a strutture di supporto leggere soggette a vibrazioni e ad urti di scarsa entità derivanti da operazioni di abbattimento o percussione locali, da porte che sbattono, ecc. M2 La presente classe si applica agli strumenti impiegati in luoghi caratterizzati da livelli importanti o elevati di vibrazioni o urti (trasmessi, p. es. da macchine e dal passaggio di veicoli nelle vicinanze) come pure in luoghi adiacenti a macchine pesanti, a nastri trasportatori, ecc. M3 La presente classe si applica agli strumenti impiegati in luoghi caratterizzati da livelli elevati o elevatissimi di vibrazioni o urti, come nel caso di strumenti montati direttamente su macchine, nastri trasportatori, ecc. b. In relazione con gli ambienti meccanici si deve tener conto delle seguenti grandezze d’influenza: – vibrazioni; – urti meccanici. 1.3.3 a. Gli ambienti elettromagnetici sono suddivisi nelle classi E1–E3 descritte in appresso, salvo disposizioni diverse contenute nelle ordinanze specifiche concernenti gli strumenti di misurazione. E1 La presente classe si applica agli strumenti impiegati in luoghi in cui i disturbi elettromagnetici corrispondono a quelli che si possono riscontrare in edifici residenziali, commerciali e dell’industria leggera. E2 La presente classe si applica agli strumenti impiegati in luoghi in cui i disturbi elettromagnetici corrispondono a quelli che si possono riscontrare in altri edifici industriali. E3 La presente classe si applica agli strumenti alimentati dalla batteria di un veicolo. Tali strumenti devono soddisfare i requisiti della classe E2 e i seguenti requisiti aggiuntivi: – riduzioni della tensione d’alimentazione causate dall’alimentazione di circuiti di starter dei motori a combustione interna; – sovraccarichi transitori dovuti allo scollegamento di una batteria scarica mentre il motore è in funzione. b. In relazione con gli ambienti elettromagnetici si deve tener conto delle seguenti grandezze d’influenza: – interruzioni di tensione; – brevi riduzioni di tensione; – transitori di tensione su linee d’alimentazione e/o linee di segnali; – scariche elettrostatiche; – campi elettromagnetici a radiofrequenze; – campi elettromagnetici a radiofrequenze condotte su linee d’alimentazione e/o linee di segnali; – sovratensioni su linee d’alimentazione e/o linee di segnali. 1.3.4 Altre grandezze d’influenza di cui occorre tener conto, se del caso, sono le seguenti: – variazioni di tensione; – variazioni di frequenza di rete; – campi magnetici a frequenza industriale; – qualsiasi altra grandezza che possa influenzare in maniera significativa l’accuratezza dello strumento di misurazione. 1.4 Durante l’esecuzione delle prove previste dalla presente ordinanza, si applicano i punti seguenti: 1.4.1 Regole di base per le prove e per l’individuazione degli errori I requisiti essenziali specificati ai numeri 1.1 e 1.2 formano oggetto di verifica per ciascuna grandezza d’influenza pertinente. Salvo disposizioni diverse contenute nell’ordinanza specifica concernente lo strumento di misurazione, tali requisiti essenziali si applicano quando ciascuna grandezza d’influenza sia applicata separatamente e il suo effetto sia valutato separatamente, mantenendo tutte le altre grandezze d’influenza relativamente costanti al valore di riferimento. La prova metrologica deve essere eseguita durante o dopo l’applicazione della grandezza d’influenza, secondo la situazione che corrisponde allo stato normale di funzionamento dello strumento di misurazione nel momento in cui è probabile che si manifesti la grandezza d’influenza. 1.4.2 Umidità ambiente – A seconda dell’ambiente climatico di funzionamento in cui lo strumento di misurazione è destinato a essere impiegato, possono essere appropriate sia la prova di calore umido stabile (in assenza di condensazione) sia la prova di calore umido ciclico (con condensazione). – La prova di calore umido ciclico è appropriata nei casi in cui vi sia un’elevata condensazione o in cui la penetrazione di vapore acqueo sia accelerata per effetto della respirazione. Qualora l’umidità non condensata costituisca un fattore, è appropriata la prova di calore umido stabile.
La determinazione del medesimo misurando in luoghi diversi o da parte di utilizzatori differenti, a parità di tutte le altre condizioni, deve dare una successione di risultati di misurazione strettamente analoghi. La differenza tra i singoli risultati delle misurazioni deve essere minima in rapporto agli errori massimi tollerati.
La misurazione del medesimo misurando in condizioni di misurazione identiche deve dare una successione di risultati di misurazione strettamente analoghi. La differenza tra i singoli risultati delle misurazioni deve essere minima in rapporto agli errori massimi tollerati.
Lo strumento di misurazione deve essere sufficientemente sensibile e avere una soglia di mobilità sufficientemente bassa in rapporto ai compiti di misurazione cui è destinato.
Lo strumento di misurazione deve essere progettato in modo da mantenere un’adeguata stabilità delle proprie caratteristiche metrologiche per un periodo di tempo stabilito dal fabbricante, a patto che la sua installazione e manutenzione siano effettuate in modo corretto e che il suo impiego avvenga alle condizioni ambientali previste e conformemente alle istruzioni del fabbricante.
Uno strumento di misurazione deve essere progettato in modo da ridurre, per quanto possibile, gli effetti di un difetto suscettibile di dare un risultato di misurazione inesatto, a meno che la presenza di tale difetto sia evidente.
7.1 Lo strumento di misurazione non deve presentare caratteristiche tali da agevolarne l’impiego fraudolento; allo stesso tempo, devono essere ridotte al minimo le possibilità di impiegarlo involontariamente in modo scorretto. 7.2 Lo strumento deve essere atto all’impiego cui è destinato, tenendo conto delle condizioni pratiche di lavoro, e deve consentire di ottenere un risultato di misurazione corretto senza dover richiedere all’utilizzatore requisiti irragionevoli. 7.3 Gli errori di uno strumento di misurazione di un servizio di pubblica utilità in punti della portata o della corrente fuori dell’intervallo controllato non devono essere indebitamente influenzati. 7.4 Se è progettato per la misurazione di valori del misurando che sono costanti nel tempo, lo strumento di misurazione deve essere insensibile a fluttuazioni di piccola entità del valore del misurando oppure deve reagire in modo appropriato. 7.5 Lo strumento di misurazione deve essere resistente e i materiali con cui è costruito devono essere adatti alle condizioni in cui è destinato a essere impiegato. 7.6 Uno strumento di misurazione deve essere concepito in modo da consentire il controllo delle sue funzioni di misurazione dopo che è stato immesso sul mercato ed è stato messo in servizio. Se necessario, si deve prevedere come parte dello strumento un’attrezzatura speciale o un software ai fini di tale controllo. La procedura di prova va descritta nelle istruzioni per l’uso. Se a uno strumento di misurazione è collegato un software che svolge altre funzioni oltre alla misurazione, il software essenziale ai fini delle caratteristiche metrologiche deve essere identificabile e non può essere influenzato in modo inammissibile dal software collegato.
8.1 Le caratteristiche metrologiche dello strumento di misurazione non devono essere influenzate in modo inammissibile dal collegamento di tale strumento ad altro dispositivo, da alcuna caratteristica del dispositivo collegato o da alcun dispositivo remoto che comunichi con lo strumento di misurazione. 8.2 Ogni componente essenziale ai fini delle caratteristiche metrologiche deve essere progettato in modo da fornire garanzie di sicurezza. Le misure di sicurezza previste devono consentire di dimostrare eventuali interventi effettuati. 8.3 Ogni software essenziale ai fini delle caratteristiche metrologiche deve essere identificato come tale e mantenuto in condizioni di sicurezza. Deve essere agevolmente identificato dallo strumento di misurazione. Le prove di un eventuale intervento devono essere disponibili per un ragionevole periodo di tempo. 8.4 I dati di misurazione, il software essenziale ai fini delle caratteristiche della misurazione e i parametri importanti sul piano metrologico memorizzati o trasmessi devono essere adeguatamente protetti da alterazioni accidentali o intenzionali. 8.5 Per gli strumenti di misurazione di un servizio di pubblica utilità, il visualizzatore della quantità totale fornita o i visualizzatori da cui la quantità totale fornita può essere fatta derivare, che servono di riferimento totale o parziale per il calcolo dell’importo da corrispondere, non devono essere riazzerabili in corso d’uso.
9.1 Sullo strumento di misurazione devono essere apposte le seguenti iscrizioni: – marca o nome del fabbricante; – informazioni sull’accuratezza dello strumento; nonché, se del caso: – indicazioni sulle condizioni d’impiego; – la capacità di misurazione; – il campo di misurazione; – la marcatura d’identificazione; – il numero del certificato di esame del tipo o del certificato di esame del progetto; – indicazioni che precisano se i dispositivi supplementari da cui si ottengono risultati metrologici soddisfano o no le disposizioni della presente ordinanza sui controlli metrologici legali dopo l’immissione sul mercato. 9.2 Se lo strumento di misurazione è di dimensioni troppo ridotte o di configurazione troppo sensibile per poter recare le informazioni pertinenti, queste ultime devono essere adeguatamente apposte sull’eventuale imballaggio e sui documenti d’accompagnamento richiesti dalle disposizioni della presente ordinanza. 9.3 Lo strumento di misurazione deve essere corredato di informazioni sul suo funzionamento, a meno che lo strumento stesso sia tanto semplice da renderle superflue. Le informazioni devono essere di facile comprensione e includere, se del caso: – le condizioni di funzionamento nominali; – le classi di ambiente meccanico ed elettromagnetico; – il limite superiore e inferiore di temperatura, indicazioni che precisano se la formazione di condensazione è o non è possibile e se l’utilizzazione è prevista in luogo chiuso o aperto; – le istruzioni concernenti l’installazione, la manutenzione, le riparazioni e le regolazioni consentite; – le istruzioni concernenti il corretto funzionamento ed eventuali condizioni speciali d’utilizzazione; – i requisiti di compatibilità con interfacce, sottounità o strumenti di misurazione. 9.4 Nel caso di strumenti di misurazione identici utilizzati nello stesso posto o utilizzati da servizi di pubblica utilità, non sono necessarie istruzioni per l’uso per ciascuno strumento. 9.5 Salvo indicazione contraria riportata nell’ordinanza specifica concernente lo strumento in questione, l’intervallo compreso fra due segni di riferimento successivi di un valore misurato deve essere di 1×10n, 2×10noppure 5×10n, dove n indica un numero intero (zero compreso). Unitamente al valore numerico deve figurare l’unità di misura o il simbolo ad essa relativo. 9.6 Una misura materializzata deve essere contrassegnata dal valore nominale o da una scala, accompagnati dall’unità di misura. 9.7 Le unità di misura impiegate e i rispettivi simboli devono essere conformi alle disposizioni dell’ordinanza del 23 novembre 19941sulle unità. 9.8 Tutte le marcature e le iscrizioni previste conformemente ai requisiti devono essere chiare, indelebili, inequivocabili e non trasferibili.
10.1 L’indicazione del risultato deve avvenire mediante visualizzatore o copia stampata.
10.2 L’indicazione del risultato deve essere chiara e inequivocabile, e accompagnata dalle marcature e iscrizioni necessarie a informare l’utilizzatore del significato del risultato in questione. In condizioni d’uso normali dev’essere possibile un’agevole lettura del risultato fornito. È consentito fornire indicazioni supplementari, a patto che non ingenerino confusione con le indicazioni metrologicamente controllate.
10.3 Nel caso di copia stampata, la stampa o la registrazione devono essere anch’esse leggibili e indelebili.
10.4 Uno strumento di misurazione utilizzato nelle transazioni commerciali di vendita diretta deve essere progettato in modo tale da indicare, una volta installato conformemente alle disposizioni, il risultato della misurazione a entrambe le parti della transazione. Qualora ciò rivesta importanza determinante in caso di transazioni commerciali di vendita diretta, qualsiasi scontrino fornito al consumatore mediante un dispositivo accessorio non conforme alle disposizioni della presente ordinanza deve recare adeguate informazioni restrittive.
10.5 A prescindere dal fatto che sia possibile o no leggere a distanza uno strumento di misurazione destinato alla misurazione di prestazioni fornite da servizi di pubblica utilità, esso deve essere munito di un visualizzatore metrologicamente controllato facilmente accessibile al consumatore senza alcun ausilio. Il valore indicato dal visualizzatore è il risultato della misurazione che costituisce la base su cui è calcolato l’importo da corrispondere.
10.6 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può prevedere eccezioni concernenti la dotazione di un visualizzatore di cui al numero 10.5 se:
11.1 Se non è utilizzato da servizi di pubblica utilità, uno strumento di misurazione deve registrare su un supporto durevole il risultato della misurazione, accompagnato dalle informazioni atte a identificare quella specifica transazione, nei casi in cui: – la misurazione non è ripetibile, e – lo strumento di misurazione è normalmente destinato a essere impiegato in assenza di una delle parti della transazione. 11.2 Inoltre, al termine della misurazione devono essere disponibili, su richiesta, una prova durevole del risultato della misurazione e le informazioni atte a identificare la transazione.
Uno strumento di misurazione deve essere progettato in modo da consentire un’agevole valutazione della conformità ai requisiti della presente ordinanza.
RS 941.202 ↩
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