(art. 15a )
1.1 All’atto dell’immissione sul mercato o della messa in servizio dei propri strumenti di misurazione, il fabbricante garantisce che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di cui all’allegato 1 e alle ordinanze specifiche concernenti gli strumenti di misurazione. 1.2 1.2.1 Il fabbricante prepara la documentazione tecnica di cui all’articolo 14 ed esegue o fa eseguire l’appropriata procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 11. 1.2.2 Qualora la conformità di uno strumento di misurazione ai requisiti applicabili sia stata dimostrata mediante tale procedura di valutazione della conformità, il fabbricante redige la dichiarazione di conformità di cui all’articolo 13 e appone la marcatura di conformità di cui all’articolo 15 e la marcatura metrologica supplementare. 1.3 Il fabbricante conserva la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità di cui all’articolo 13 per un periodo di dieci anni dalla data in cui lo strumento di misurazione è stato immesso sul mercato. 1.4 1.4.1 Il fabbricante garantisce che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme alla presente ordinanza. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche degli strumenti di misurazione, nonché delle modifiche delle norme armonizzate, dei documenti normativi o di altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità di uno strumento di misurazione. 1.4.2 Laddove ritenuto necessario in considerazione delle prestazioni di uno strumento di misurazione, il fabbricante esegue una prova a campione sullo strumento di misurazione messo a disposizione sul mercato, esamina i reclami, gli strumenti di misurazione non conformi e i richiami degli strumenti di misurazione, mantiene, se del caso, un registro degli stessi e informa i distributori di tale sorveglianza. 1.5 Il fabbricante garantisce che sugli strumenti di misurazione che ha immesso sul mercato sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l’identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura dello strumento di misurazione non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite in un documento di accompagnamento dello strumento di misurazione ed eventualmente sull’imballaggio, conformemente all’allegato 1 numero 9.2. 1.6 Il fabbricante indica sullo strumento di misurazione il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l’indirizzo postale al quale può essere contattato, oppure, ove ciò non sia possibile, in un documento di accompagnamento dello strumento di misurazione ed eventualmente sull’imballaggio, conformemente all’allegato 1 numero 9.2. L’indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori e le autorità di sorveglianza del mercato. 1.7 Il fabbricante garantisce che lo strumento di misurazione che ha immesso sul mercato sia accompagnato da una copia della dichiarazione di conformità di cui all’articolo 13 e da istruzioni per l’uso e informazioni conformemente all’allegato 1 numero 9.3, in una delle lingue di cui all’articolo 10. Tali istruzioni per l’uso e informazioni, al pari di qualunque marcatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili. 1.8 Il fabbricante che ritiene o ha motivo di ritenere che uno strumento di misurazione che ha immesso sul mercato non sia conforme alla presente ordinanza prende immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale strumento di misurazione, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora lo strumento di misurazione presenti un rischio, il fabbricante ne informa immediatamente il METAS, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa. 1.9 Il fabbricante, a seguito di una richiesta motivata del METAS, fornisce a quest’ultimo tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dello strumento di misurazione alla presente ordinanza, in una lingua che può essere facilmente compresa dal METAS. Coopera con il METAS, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli strumenti di misurazione che ha immesso sul mercato.
2.1
2.1.1 Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un mandatario.
2.1.2 Gli obblighi di cui al numero 1.1 e l’obbligo di redigere la documentazione tecnica di cui al numero 1.2 non possono essere traferiti al mandatario.
2.2 Il mandatario esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al mandatario di eseguire almeno i seguenti compiti:
3.1 L’importatore immette sul mercato solo gli strumenti di misurazione conformi. 3.2 3.2.1 Prima di immettere uno strumento di misurazione sul mercato o metterlo in servizio, l’importatore assicura che il fabbricante abbia eseguito l’appropriata procedura di valutazione della conformità. Assicura che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che sullo strumento di misurazione sia apposta la marcatura di conformità di cui all’articolo 15 e la marcatura metrologica supplementare, che lo strumento di misurazione sia accompagnato dalla dichiarazione di conformità di cui all’articolo 13 e dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato i requisiti di cui ai numeri 1.5 e 1.6. 3.2.2 L’importatore che ritiene o ha motivo di ritenere che uno strumento di misurazione non sia conforme ai requisiti essenziali di cui all’allegato 1 e alle ordinanze specifiche concernenti gli strumenti di misurazione non immette lo strumento di misurazione sul mercato né lo mette in servizio fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando lo strumento di misurazione presenta un rischio, l’importatore ne informa il fabbricante e il METAS. 3.3 L’importatore indica sullo strumento di misurazione il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l’indirizzo postale al quale può essere contattato, oppure, ove ciò non sia possibile, in un documento di accompagnamento dello strumento di misurazione ed eventualmente sull’imballaggio, conformemente all’allegato 1 numero 9.2. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori e le autorità di sorveglianza del mercato. 3.4 L’importatore garantisce che lo strumento di misurazione sia accompagnato da istruzioni per l’uso e informazioni conformemente all’allegato 1 numero 9.3, in una delle lingue di cui all’articolo 10. 3.5 L’importatore garantisce che, mentre uno strumento di misurazione è sotto la sua responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne mettano a rischio la conformità ai requisiti essenziali di cui all’allegato 1 e alle ordinanze specifiche concernenti gli strumenti di misurazione. 3.6 Laddove ritenuto necessario in considerazione delle prestazioni di uno strumento di misurazione, l’importatore esegue una prova a campione sugli strumenti di misurazione messi a disposizione sul mercato, esamina i reclami, gli strumenti di misurazione non conformi e i richiami degli strumenti di misurazione, mantiene, se del caso, un registro degli stessi e informa i distributori di tale monitoraggio. 3.7 L’importatore che ritiene o ha motivo di ritenere che uno strumento di misurazione che ha immesso sul mercato non sia conforme alla presente ordinanza prende immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale strumento di misurazione, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora lo strumento di misurazione presenti un rischio, l’importatore ne informa immediatamente il METAS, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa. 3.8 Per un periodo di dieci anni dalla data in cui lo strumento di misurazione è stato immesso sul mercato l’importatore mantiene una copia della dichiarazione di conformità di cui all’articolo 13 a disposizione delle autorità di sorveglianza del mercato; garantisce inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica sarà messa a disposizione di tali autorità. 3.9 L’importatore, a seguito di una richiesta motivata del METAS, fornisce a quest’ultimo tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dello strumento di misurazione, in una lingua che può essere facilmente compresa dal METAS. Coopera con il METAS, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli strumenti di misurazione che ha immesso sul mercato.
4.1 Il distributore applica la presente ordinanza con la dovuta diligenza. 4.2 4.2.1 Prima di mettere uno strumento di misurazione a disposizione sul mercato o in servizio, il distributore verifica che esso rechi la marcatura di conformità di cui all’articolo 15 e la marcatura metrologica supplementare, che sia accompagnato dalla dichiarazione di conformità di cui all’articolo 13 e dai documenti prescritti e dalle istruzioni per l’uso e informazioni conformemente all’allegato 1 numero 9.3, in una delle lingue di cui all’articolo 10, e che il fabbricante e l’importatore si siano conformati ai requisiti di cui ai numeri 1.5, 1.6 e 3.3. 4.2.2 Il distributore che ritenga o ha motivo di ritenere che uno strumento di misurazione non sia conforme ai requisiti essenziali di cui all’allegato 1 e alle ordinanze specifiche concernenti gli strumenti di misurazione non mette lo strumento di misurazione a disposizione sul mercato o in servizio fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, se lo strumento di misurazione presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l’importatore e il METAS. 4.3 Il distributore garantisce che, mentre uno strumento di misurazione è sotto la sua responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne mettono a rischio la conformità ai requisiti essenziali di cui all’allegato 1 e alle ordinanze specifiche concernenti gli strumenti di misurazione. 4.4 Il distributore che ritiene o ha motivo di ritenere che uno strumento di misurazione da lui messo a disposizione sul mercato o in servizio non sia conforme alla presente ordinanza si assicura che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale strumento di misurazione, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora lo strumento di misurazione presenti un rischio, il distributore ne informa immediatamente il METAS, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa. 4.5 Il distributore, a seguito di una richiesta motivata del METAS, fornisce a quest’ultimo tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dello strumento di misurazione. Coopera con il METAS, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli strumenti di misurazione che ha immesso sul mercato.
L’importatore o il distributore è soggetto agli obblighi dei fabbricanti di cui al numero 1 quando immette sul mercato uno strumento di misurazione con il proprio nome o marchio commerciale o modifica uno strumento di misurazione già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alla presente ordinanza.
6.1 Un operatore economico indica alle autorità di sorveglianza che ne facciano richiesta qualsiasi operatore economico:
6.2 Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al numero 6.1 per dieci anni dal momento in cui siano stati loro forniti strumenti di misurazione e per dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito strumenti di misurazione.
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