Il Sorvegliante dei prezzi e le autorità competenti (art. 15) sono incaricati dell’esecuzione della presente legge.
Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione. Può segnatamente emanare disposizioni sulla coordinazione delle attività del Sorvegliante dei prezzi e delle autorità competenti (art. 15).1
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° ott. 1991 (RU 1991 2092;FF 1990 I 81). ↩
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