Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca del materiale in causa se e nella misura in cui non è data la garanzia di un ulteriore impiego conforme al diritto. Il materiale confiscato nonché l’eventuale ricavo della realizzazione sono devoluti alla Confederazione fatta salva l’applicazione della legge federale del 19 marzo 20041sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.
RS 312.4 ↩
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