- Chiunque, intenzionalmente:
- rifiuta di fornire informazioni, documenti o l’accesso ai locali commerciali secondo gli articoli 9 e 10 capoverso 1 o fornisce false indicazioni in merito;
- contravviene in altro modo a una disposizione della presente legge o a una disposizione esecutiva o a una decisione emanata sotto la comminatoria della pena prevista dal presente articolo, senza che tale comportamento sia punibile secondo un’altra fattispecie penale,
è punito con la multa sino a 100 000 franchi.1
2. Il tentativo e la complicità sono punibili.
3. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 40 000 franchi.
4. L’azione penale si prescrive in cinque anni.2