- Chiunque intenzionalmente:
- rifiuta di fornire le informazioni, i documenti o l’accesso ai locali commerciali secondo gli articoli 3 e 4 capoverso 1, o fornisce indicazioni false o fallaci in merito;
- viola in altro modo disposizioni della presente legge o disposizioni delle ordinanze di cui all’articolo 2 capoverso 3, la cui violazione è dichiarata punibile, o viola una decisione emanata sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo, senza che tale comportamento sia punibile secondo un’altra fattispecie penale,
è punito con la multa sino a 100 000 franchi.1
2. Il tentativo e la complicità sono punibili.
3. Se il reato è commesso per negligenza, la pena è la multa fino a 40 000 franchi.
4. L’azione penale si prescrive in cinque anni.2