Chiunque intenzionalmente viola disposizioni delle ordinanze di cui all’articolo 2 capoverso 3 la cui violazione è dichiarata punibile è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria.
Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.
Se il reato è commesso per negligenza, la pena è della multa sino a 100 000 franchi.
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