Il servizio di registrazione tiene il registro dei consulenti. Il servizio di registrazione necessita dell’abilitazione dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).
La FINMA può abilitare più servizi di registrazione, purché ciò sia oggettivamente giustificato.
Il servizio di registrazione è organizzato in modo da garantire l’adempimento indipendente dei suoi compiti.
Il servizio di registrazione e le persone incaricate della sua gestione devono offrire la garanzia di un’attività irreprensibile. Queste ultime devono inoltre godere di buona reputazione e disporre delle qualifiche professionali necessarie alla funzione.
Se il servizio di registrazione non soddisfa più i requisiti di cui alla presente legge, la FINMA dispone i provvedimenti necessari per colmare le lacune. Se entro un termine adeguato il servizio di registrazione non colma le lacune che mettono a rischio l’adempimento dei compiti, la FINMA gli revoca l’abilitazione a registrare i consulenti alla clientela.
Se non vi è alcun servizio di registrazione privato, il Consiglio federale designa un servizio addetto a questo compito.
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