Il servizio di registrazione delibera in merito alle iscrizioni e alle cancellazioni nel registro dei consulenti ed emana le decisioni necessarie.
I consulenti alla clientela registrati e il fornitore di servizi finanziari per il quale operano comunicano al servizio di registrazione tutti i mutamenti dei fatti su cui si basa la registrazione.
Le autorità di vigilanza competenti comunicano al servizio di registrazione se:
ordinano nei confronti di un consulente alla clientela iscritto un divieto di esercizio dell’attività o un divieto di esercizio della professione ai sensi dell’articolo 29 capoverso 2 lettera b;
hanno notizia che un consulente alla clientela iscritto è oggetto di una condanna penale secondo l’articolo 29 capoverso 2 lettera a.
Se ha notizia che un consulente alla clientela non soddisfa più una delle condizioni di registrazione, il servizio di registrazione lo cancella dal registro.
I dati del registro dei consulenti sono pubblici e sono resi accessibili con procedura di richiamo.
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