Il prospetto contiene le indicazioni essenziali per la decisione dell’investitore concernenti:
a. l’emittente nonché il garante o il prestatore di cauzioni, segnatamente:
1. il consiglio di amministrazione, la direzione, l’organo di revisione e altri organi,
2. l’ultimo conto semestrale o annuale oppure, in mancanza di questi, indicazioni su valori patrimoniali e impegni,
3. l’andamento degli affari,
4. le prospettive, i rischi e le controversie principali;
b. i valori mobiliari offerti al pubblico o destinati al commercio presso una sede di negoziazione, segnatamente i diritti, gli obblighi e i relativi rischi per gli investitori;
c. l’offerta, segnatamente il tipo di collocamento e il ricavo netto stimato dell’emissione.
Le indicazioni sono redatte in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese.
Il prospetto contiene inoltre un nota di sintesi in forma comprensibile delle indicazioni essenziali.
Se non è possibile indicare nel prospetto il corso di emissione definitivo e il volume dell’emissione, il prospetto indica il corso di emissione più elevato possibile e i criteri e le condizioni in base ai quali è possibile determinare il volume dell’emissione. Le indicazioni sul corso di emissione definitivo e sul volume dell’emissione sono depositate presso l’organo di verifica e pubblicate.
Nel caso delle offerte per le quali è fatta valere un’eccezione ai sensi dell’articolo 51 capoverso 2, nel prospetto occorre indicare che lo stesso non è ancora stato sottoposto a verifica.
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