Il prospetto può essere redatto sotto forma di un prospetto di base, segnatamente nel caso di titoli di credito emessi nel quadro di un programma d’offerta oppure in modo continuo o ripetuto da banche ai sensi della LBCR1o da società di intermediazione mobiliare ai sensi della LIsFi2.
Il prospetto di base contiene tutte le indicazioni disponibili al momento della sua pubblicazione relative all’emittente, al garante e al prestatore di cauzioni come pure ai valori mobiliari, ma non le condizioni definitive.
Le condizioni definitive dell’offerta sono pubblicate almeno in una versione contenente indicazioni orientative in occasione dell’offerta pubblica. Allo scadere del termine di sottoscrizione sono pubblicate nella loro versione definitiva e depositate presso l’organo di verifica.
L’approvazione delle condizioni definitive non è necessaria.