Il Consiglio federale emana disposizioni completive, tenendo conto delle caratteristiche specifiche degli emittenti e dei valori mobiliari, segnatamente:
sul formato del prospetto e del prospetto di base, della nota di sintesi, delle condizioni definitive e dei supplementi;
sul contenuto della nota di sintesi;
sulle indicazioni che devono figurare nel prospetto;
sui documenti ai quali si può rimandare.
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