Per gli investimenti collettivi di capitale aperti di cui al titolo secondo della LICol1, la direzione del fondo (art. 32 LIsFi2) e la società d’investimento a capitale variabile (SICAV) (art. 13 cpv. 2 lett. b LICol) redigono un prospetto.
Il prospetto contiene il regolamento del fondo, salvo che agli interessati venga comunicato dove il regolamento può essere ottenuto prima della conclusione del contratto o prima della sottoscrizione.
Il Consiglio federale stabilisce quali indicazioni, oltre al regolamento del fondo, devono figurare nel prospetto.
Il prospetto e le sue modifiche devono essere sottoposti senza indugio alla FINMA.