Il Consiglio federale può stabilire agevolazioni riguardo all’obbligo di pubblicazione del prospetto e dei supplementi per gli emittenti che nel corso del precedente esercizio non hanno oltrepassato due dei valori seguenti:
somma di bilancio di 20 milioni di franchi;
cifra d’affari di 40 milioni di franchi;
250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua.
Il Consiglio federale può inoltre stabilire agevolazioni in particolare per:
gli emittenti che si finanziano in misura limitata presso una sede di negoziazione;
le emissioni di diritti di opzione;
gli emittenti che regolarmente offrono al pubblico valori mobiliari o i cui valori mobiliari sono ammessi al commercio presso una sede di negoziazione estera la cui regolamentazione, vigilanza e trasparenza sono state riconosciute come adeguate da una sede di negoziazione svizzera.
Il Consiglio federale definisce le agevolazioni in maniera uniforme, tenendo conto in particolare:
del genere di valori mobiliari emessi;
del volume dell’emissione;
della situazione di mercato;
della necessità concreta degli investitori di ricevere informazioni trasparenti;
dell’attività e delle dimensioni degli emittenti.
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