951.26LFiS-COVID-19Emergency Federal Act19 dic 2020Fonte originale
A prescindere da eventuali obblighi contrattuali o legali di mantenimento del segreto, il mutuante è tenuto a trasmettere alla BNS le informazioni concernenti i crediti ceduti e a metterle a disposizione, su richiesta, tutti i documenti rilevanti, compresi i contratti di credito.
La BNS può inoltre richiedere ai mutuatari, alle organizzazioni che concedono fideiussioni e ai servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni tutte le informazioni e i documenti necessari all’esecuzione dei propri crediti.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.