La presente ordinanza disciplina segnatamente: a. per le banche e le persone di cui all’articolo 1b LBCR: 1. le condizioni per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività, 2. le esigenze poste all’organizzazione, 3. i requisiti in materia di presentazione dei conti; b. per le banche: 1. la garanzia dei depositi, 2. il trasferimento e la liquidazione degli averi non rivendicati; c. per le banche di rilevanza sistemica: la pianificazione d’emergenza e il miglioramento delle loro possibilità di risanamento e di liquidazione.
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