(art. 3biscpv. 1 lett. a LBCR)
- La reciprocità è garantita in particolare se:
- persone con sede o domicilio in Svizzera possono aprire nello Stato estero banche o persone di cui all’articolo 1b LBCR, che si tratti di società indipendenti, di succursali o di agenzie; e
- le banche o persone di cui all’articolo 1b LBCR aperte nello Stato estero non soggiacciono, nella loro attività, a disposizioni manifestamente più restrittive di quelle applicate alle banche estere in Svizzera.
- Nel caso di una rappresentanza permanente di una banca estera giusta l’articolo 3biscapoverso 1 LBCR, la reciprocità è garantita se le banche o persone di cui all’articolo 1b LBCR svizzere possono aprire nello Stato estero rappresentanze permanenti che svolgano funzioni analoghe.