952.02OBCRFederal Council Ordinance1 gen 2015Fonte originale
(art. 3 cpv. 7 LBCR)
La notifica che la banca o persona di cui all’articolo 1b LBCR deve trasmettere alla FINMA prima di avviare la propria attività all’estero deve contenere tutte le indicazioni e i documenti necessari alla valutazione dell’attività, e segnatamente:
un piano d’attività che descriva in particolare il genere di attività previste e la struttura organizzativa;
l’indirizzo dell’ufficio all’estero;
il nome delle persone incaricate dell’amministrazione e della direzione;
la società di audit;
l’autorità di vigilanza nel Paese ospitante.
La banca o persona di cui all’articolo 1b LBCR deve pure notificare la cessazione o qualsivoglia modifica significativa della sua attività all’estero nonché il cambiamento di società di audit o di autorità di vigilanza.
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