(art. 1 cpv. 2 LBCR) Gli enti e istituti di diritto pubblico, come pure le casse di cui siffatti enti e istituti di diritto pubblico garantiscono integralmente gli impegni, non sono considerati banche o persone di cui all’articolo 1b LBCR1anche se accettano depositi del pubblico a titolo professionale.
Nuova espressione giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5229). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU. ↩
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