(art. 6 cpv. 1 lett. c, 6b cpv. 1 e 2 LBCR)
- La banca allestisce un conto di gruppo in aggiunta al suo conto annuale se:
- controlla una o più imprese;
- può influenzare l’attività di un’impresa al punto da diventarne il principale beneficiario; o
- assume a titolo principale i rischi legati all’attività di un’altra impresa.
- La società holding allestisce un conto di gruppo ove sia la società capogruppo di un gruppo finanziario ai sensi dell’articolo 3c LBCR.
- La banca o la società holding controlla un’impresa se:
- dispone direttamente o indirettamente della maggioranza dei voti in seno all’organo supremo;
- ha direttamente o indirettamente il diritto di nominare o di revocare la maggioranza dei membri dell’organo superiore di direzione o di amministrazione; o
- può esercitare un’influenza dominante in altro modo rispetto alle lettere a e b.
- La banca o la società holding non consolida un’impresa controllata se:
- non partecipa al risultato presente o futuro dell’impresa controllata, non ne trae altri vantaggi e non assume rischi legati all’attività dell’impresa;
- beneficiari del vantaggio derivante dall’attività dell’impresa controllata sono terzi indipendenti, i quali si assumono i rischi in forma esclusiva;
- la remunerazione monetaria o non monetaria che le perviene dal rapporto con tale impresa controllata è conforme al mercato e corrisponde alla prestazione di servizi.
- L’allestimento del conto di gruppo non può essere delegato a un’impresa controllata.