952.02OBCRFederal Council Ordinance1 gen 2015Fonte originale
(art. 6b cpv. 1–3 LBCR)
Non devono essere consolidate:
le partecipazioni a imprese non significative sotto il profilo dell’informazione finanziaria o della situazione di rischio;
le partecipazioni significative, ma assunte senza intenzioni strategiche, che la banca può dimostrare di rivendere o liquidare entro 12 mesi.
Le partecipazioni di cui al capoverso 1 lettera b devono essere riportate nell’allegato al conto di gruppo. Il loro mancato consolidamento deve essere motivato.
Un sottogruppo incluso nel conto consolidato di una società capogruppo non deve allestire un proprio conto di gruppo se il conto consolidato della società capogruppo:
è allestito e verificato conformemente alla presente ordinanza o a una norma contabile internazionale riconosciuta dalla FINMA; e
è accessibile al pubblico.
In casi motivati la FINMA può esigere l’allestimento di un conto di sottogruppo e la sua pubblicazione.
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