(art. 3 cpv. 2 lett. a e 37l cpv. 1 LBCR)
- La banca o persona di cui all’articolo 1b LBCR assuntrice deve:
- disporre di un’organizzazione adeguata per la custodia e l’amministrazione di averi non rivendicati; e
- essere in grado in ogni momento di attribuire all’avente diritto gli averi non rivendicati che le sono stati trasferiti, sempreché le informazioni disponibili lo consentano.
- La banca o persona di cui all’articolo 1b LBCR assuntrice raggruppa gli averi non rivendicati di un medesimo avente diritto che più banche le hanno trasferito.
- La banca o la persona di cui all’articolo 1b LBCR che per la prima volta assume averi non rivendicati da un’altra banca o persona di cui all’articolo 1b LBCR lo notifica alla FINMA.
- Se gli averi non rivendicati sono registrati in una banca dati centrale degli averi non rivendicati (banca dati), la banca assuntrice o la persona di cui all’articolo 1b LBCR vi annota il trasferimento e vi indica la propria ditta.