(art. 37m cpv. 1 e 4 LBCR)
- Conformemente alle disposizioni legali e contrattuali determinanti nel singolo caso, la banca o persona di cui all’articolo 1b LBCR verifica la fondatezza delle pretese comunicate sugli averi non rivendicati.
- Se all’atto della verifica la banca o persona di cui all’articolo 1b LBCR constata che la pretesa è fondata, gli averi corrispondenti non sono più considerati non rivendicati.
- La banca o persona di cui all’articolo 1b LBCR può esigere dalla persona che fa valere una pretesa il rimborso dei costi risultanti dalla verifica della comunicazione se la pretesa è manifestamente infondata e la persona non può far valere alcun collegamento con gli averi rivendicati.
- La banca o persona di cui all’articolo 1b LBCR documenta i risultati delle sue verifiche in maniera da garantirne la tracciabilità.