(art. 37m cpv. 1 e 4 LBCR)
- La banca o persona di cui all’articolo 1b LBCR liquida gli averi non rivendicati:
- in assenza di una comunicazione, al più tardi due anni dopo la scadenza del termine di comunicazione;
- in presenza di una comunicazione, al più tardi due anni dopo la constatazione dell’infondatezza delle pretese avanzate.
- La banca o persona di cui all’articolo 1b LBCR offre di consegnare alla Confederazione gli averi non rivendicati che non sono realizzabili o non hanno valore di liquidazione. Essa può distruggerli se la Confederazione li rifiuta.