(art. 8, 9 cpv. 2 lett. d e 10 cpv. 2 LBCR)
- La banca di rilevanza sistemica garantisce che in caso di rischio d’insolvenza le sue funzioni di rilevanza sistemica secondo l’articolo 8 LBCR siano mantenute senza interruzione, indipendentemente dalle altre parti della banca. Essa prende le misure necessarie al riguardo.
- In un piano d’emergenza la banca descrive le misure necessarie e prova alla FINMA di essere in grado, secondo le esperienze generali e lo stato attuale delle conoscenze, di adempiere gli obblighi di cui al capoverso 1 primo periodo.
- Entro tre anni dalla constatazione della loro rilevanza sistemica da parte della BNS, le banche di rilevanza sistemica non attive a livello internazionale secondo l’articolo 124a OFoP1devono elaborare un piano svizzero d’emergenza attuabile. In casi motivati la FINMA può prorogare tale termine. Le misure del piano d’emergenza devono essere applicate a titolo preliminare in quanto sia necessario per mantenere senza interruzione le funzioni di rilevanza sistemica.2
- La banca di rilevanza sistemica deve aggiornare il piano d’emergenza entro la fine del secondo trimestre di ogni anno e presentarlo alla FINMA. Gli aggiornamenti devono essere presentati anche qualora intervengano modifiche che comportano una rielaborazione o su richiesta della FINMA.