952.02OBCRFederal Council Ordinance1 gen 2015Fonte originale
(art. 10 cpv. 2 LBCR)
La FINMA verifica le misure del piano d’emergenza in merito alla loro efficacia in caso di rischio d’insolvenza della banca. Al riguardo tiene conto del grado di applicazione preliminare delle misure ai sensi dell’articolo 60 capoverso 3. Verifica segnatamente se:
il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica è garantito sul piano tecnico e organizzativo, tenendo conto del tempo a disposizione, dei costi, degli ostacoli giuridici e dei mezzi necessari;
le relazioni giuridiche ed economiche all’interno del gruppo finanziario, in particolare le garanzie e i finanziamenti interni, e le relazioni simili con clienti e altri terzi non ostacolano il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica;
la pianificazione del capitale e della liquidità destinati a mantenere le funzioni di rilevanza sistemica prevede una dotazione di fondi propri e di liquidità sufficiente per attuare il piano d’emergenza;
sono previsti processi adeguati per l’operabilità delle funzioni di rilevanza sistemica come pure l’infrastruttura necessaria a tale scopo ed è garantito in ogni momento l’accesso alle risorse necessarie, indipendentemente dalle parti della banca senza rilevanza sistemica;
le risorse di personale necessarie al mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica, comprese quelle di conduzione e di controllo, sono messe a disposizione;
tutti i contratti inerenti al mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica all’interno del gruppo finanziario, in particolare le garanzie e i finanziamenti interni, nonché tutti i contratti simili conclusi con clienti e altri terzi, inclusi i relativi documenti d’affari, sono registrati e tale elenco è aggiornato periodicamente;
il piano d’emergenza è compatibile con le più importanti leggi ed esigenze in materia di vigilanza all’estero.
La capacità globale di liquidazione fa parte della verifica del piano svizzero d’emergenza se è determinante per la sua attuazione.1
Footnotes
Introdotto dall’appendice n. 1 dell’O dell’11 mag. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1725). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.