952.02OBCRFederal Council Ordinance1 gen 2015Fonte originale
(art. 25 e 26 LBCR)
Se le condizioni di cui all’articolo 25 capoverso 1 LBCR sono soddisfatte, la FINMA può, sulla base del piano d’emergenza, ordinare le misure di protezione e di insolvenza previste dal capo undicesimo della LBCR che sono necessarie per garantire le funzioni di rilevanza sistemica.
Una banca di rilevanza sistemica non adempie le prescrizioni relative ai fondi propri ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LBCR:
1 se i fondi propri di base di qualità primaria computabili scendono sotto il 5 per cento delle posizioni ponderate in funzione del rischio; o