952.02OBCRFederal Council Ordinance1 gen 2015Fonte originale
(art. 10 cpv. 2 LBCR)
Se il piano d’emergenza non soddisfa le esigenze relative alla prova di mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica in caso di rischio d’insolvenza, la FINMA accorda alla banca un congruo termine per eliminare le lacune riscontrate. Al riguardo la FINMA può fornire direttive concrete.
Se la banca non elimina le lacune entro il termine impartito, la FINMA accorda un termine suppletivo. Se le lacune non sono eliminate entro questo secondo termine, la FINMA può in particolare ordinare le seguenti misure:
costituzione in Svizzera di un soggetto giuridico indipendente al quale possano essere trasferite le funzioni di rilevanza sistemica;
adeguamento della struttura giuridica e operativa della banca affinché le funzioni di rilevanza sistemica possano essere separate in breve tempo;
trasferimento dell’infrastruttura e delle prestazioni di servizio necessarie al mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica in una società gestita in modo centralizzato all’interno del gruppo finanziario o in un’unità esterna al gruppo finanziario.
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