952.02OBCRFederal Council Ordinance1 gen 2015Fonte originale
(art. 9 e 25–37k LBCR)
Sulla base della documentazione presentata, la FINMA valuta annualmente la capacità di risanamento e di liquidazione in Svizzera e all’estero della banca di rilevanza sistemica attiva a livello internazionale.
La FINMA procede alla valutazione basandosi in particolare sui seguenti criteri:
la banca ha una struttura organizzativa che agevola il risanamento e la liquidazione;
la banca ha stabilito procedure che le permettono di compensare le perdite generate dalle singole unità del gruppo finanziario con misure di ricapitalizzazione;
la banca è costantemente in grado di valutare il fabbisogno di liquidità in caso di risanamento o liquidazione e di analizzare le possibilità per la copertura del relativo fabbisogno, garantendo la gestione delle garanzie disponibili nel gruppo finanziario;
la banca garantisce la continuità operativa in caso di risanamento;
la banca garantisce l’accesso alle infrastrutture del mercato finanziario in caso di risanamento;
la banca organizza i finanziamenti verticali all’interno del gruppo a condizioni applicate a terzi e non gestisce finanziamenti orizzontali importanti all’interno del gruppo;
la banca è costantemente in grado di eseguire immediatamente le necessarie valutazioni e rendicontazioni nell’eventualità di un risanamento;
la banca garantisce i presupposti operativi per il risanamento attraverso una riduzione dei crediti o la conversione di capitale di terzi in capitale proprio con la partecipazione dei creditori;
la banca dispone di una strategia con diverse opzioni di ristrutturazione del modello aziendale.
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