952.02OBCRFederal Council Ordinance1 gen 2015Fonte originale
(art. 9 e 25–37k LBCR)
Se constata ostacoli alla capacità di risanamento e di liquidazione in Svizzera e all’estero di una banca di rilevanza sistemica attiva a livello internazionale, la FINMA fissa un termine entro il quale eliminarli. Se la banca non li elimina entro il termine fissato, la FINMA può stabilire per le unità di cui all’articolo 124 capoverso 3 lettere b–d OFoP1quanto segue:
fondi supplementari integrativi in grado di assorbire le perdite secondo l’articolo 133 OFoP;
un supplemento secondo l’articolo 25 capoverso 1 OLiq2, se l’ostacolo concerne il criterio di cui all’articolo 65a capoverso 2 lettera c.
Per la valutazione della capacità di risanamento e di liquidazione e la determinazione di misure, la FINMA può consultare autorità estere in materia di vigilanza e di insolvenza e tenere conto della loro valutazione.