Si è in presenza di un sospetto fondato che comporta l’obbligo di comunicazione ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1bisLRD, se esso si basa su di un indizio concreto o su più elementi che lasciano supporre che il denaro contante utilizzato quale mezzo di pagamento derivi da un reato, e se nemmeno i chiarimenti ulteriori ai sensi dell’articolo 19 eliminano tale sospetto.
La comunicazione va effettuata anche se il commerciante non è in grado di associare a una fattispecie penale determinata il reato dal quale deriva il denaro contante utilizzato quale mezzo di pagamento.
La trasmissione delle comunicazioni è retta dall’articolo 3a capoversi 1, 2 e 3 dell’ordinanza del 25 agosto 20041sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.2