955.033.0ORD-FINMAFederal Office Ordinance1 gen 2016Fonte originale
La direzione generale o almeno uno dei suoi membri decide in merito:
all’avvio delle relazioni d’affari che presentano rischi superiori ai sensi dell’articolo 13 capoversi 3 e 4 lettere a–c e annualmente in merito al proseguimento delle relazioni d’affari ai sensi dell’articolo 13 capoversi 3 lettere a e b e 4 lettere a–c;
la prescrizione di controlli regolari di tutte le relazioni d’affari che comportano rischi superiori, nonché la relativa sorveglianza e valutazione.
Gli intermediari finanziari con un’attività di gestione patrimoniale molto importante e strutture con numerosi livelli gerarchici possono delegare questa responsabilità alla direzione di un’unità d’affari.
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