955.033.0ORD-FINMAFederal Office Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Oltre ai compiti ai sensi dell’articolo 24, il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro o un altro servizio indipendente sorveglia il rispetto degli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in particolare:
sorveglia, di concerto con l’organo di revisione interno, la società di audit e i responsabili gerarchici, l’applicazione delle direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;
definisce i parametri del sistema di sorveglianza delle transazioni ai sensi dell’articolo 20;
ordina la valutazione degli annunci generati dal sistema di sorveglianza delle transazioni;
ordina i chiarimenti complementari secondo l’articolo 15 o li esegue di persona;
assicura che l’organo della direzione competente per decidere l’avvio o il proseguimento di relazioni d’affari in conformità all’articolo 19 riceva le informazioni necessarie per la sua decisione.
Il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro o un altro servizio indipendente svolge inoltre, tenendo conto del settore d’attività e del tipo di relazioni d’affari gestite dall’intermediario finanziario, un’analisi dei rischi nell’ottica della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, considerando in particolare la sede o il domicilio del cliente, il segmento dei clienti, nonché i prodotti e i servizi offerti. L’analisi dei rischi è approvata dal consiglio di amministrazione o dalla direzione generale ed è aggiornata periodicamente.
Una persona interna incaricata della sorveglianza ai sensi del capoverso 1 non può controllare una relazione d’affari della quale è direttamente responsabile.
L’intermediario finanziario può anche, sotto la propria responsabilità, designare quale servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro specialisti esterni, se:
in ragione della sua dimensione o della sua organizzazione, non è in grado di istituire un proprio servizio specializzato; o
l’istituzione di un tale servizio sarebbe sproporzionata.
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