955.033.0ORD-FINMAFederal Office Ordinance1 gen 2016Fonte originale
L’intermediario finanziario emana direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e le comunica alle persone interessate in forma adeguata. Tali direttive sono approvate dal consiglio di amministrazione o dalla direzione generale.
Nelle direttive interne sono disciplinati in particolare:
i criteri applicati per la determinazione delle relazioni d’affari che comportano rischi superiori di secondo l’articolo 13;
i criteri applicati per la determinazione delle transazioni che comportano rischi superiori secondo l’articolo 14 capoversi 1 e 2;
i principi per la sorveglianza delle transazioni secondo l’articolo 20;
i casi nei quali il servizio interno di lotta contro il riciclaggio di denaro è consultato e la direzione generale è informata;
i principi della formazione dei collaboratori;
la politica dell’impresa nei confronti delle persone politicamente esposte;
le competenze per la comunicazione all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro;
le modalità con le quali l’intermediario finanziario determina, limita e controlla i rischi superiori;
gli importi massimi secondo gli articoli 13 capoverso 2 lettere e ed f, e 14 capoverso 2 lettera a;
i criteri secondo i quali si può ricorrere a terzi ai sensi dell’articolo 28;
la ripartizione in seno all’impresa dei restanti compiti e competenze tra il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro e le altre unità incaricate dell’applicazione degli obblighi di diligenza;