955.033.0ORD-FINMAFederal Office Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Fatto salvo l’articolo 28 capoverso 2 lettera b, le disposizioni generali della presente ordinanza si applicano anche alle relazioni con banche corrispondenti.
Un intermediario finanziario che effettua operazioni quale banca corrispondente per conto di una banca estera si accerta in modo appropriato che questa non possa avviare relazioni d’affari con banche fittizie.
Oltre ai chiarimenti ai sensi dell’articolo 15, a seconda delle circostanze l’intermediario finanziario accerta quali controlli effettua la controparte per lottare contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Per determinare la portata dei chiarimenti considera se la controparte è sottoposta a una vigilanza e a una regolamentazione adeguate in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
L’intermediario finanziario assicura la completezza e la trasmissione di tutte le informazioni ottenute necessarie all’esecuzione di ordini di pagamento. Esso regola la procedura da seguire nel caso in cui riceva ripetutamente ordini di bonifico contenenti informazioni manifestamente incomplete. In tal caso, procede secondo un approccio basato sul rischio.1
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della FINMA del 20 giu. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 2691). ↩
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