(art. 38)
1.1 Gli intermediari finanziari tengono conto degli indizi di riciclaggio elencati qui di seguito, in quanto forniscono indicazioni sulle relazioni d’affari o sulle transazioni che comportano un rischio superiore. Di per sé i singoli indizi non permettono di fondare un sospetto sufficiente dell’esistenza di una transazione di riciclaggio passibile di pena, tuttavia il concorso di diversi di questi elementi può indicarne la presenza. 1.2 La plausibilità delle dichiarazioni del cliente sul retroscena economico di tali operazioni deve essere verificata. Al riguardo è importante che non tutte le dichiarazioni del cliente siano accettate senza essere esaminate.
2.1 Una transazione presenta rischi particolari di riciclaggio se: 2.1.1 la sua costruzione indica uno scopo illecito, il suo scopo economico non è riconoscibile oppure essa appare economicamente assurda; 2.1.2 i valori patrimoniali sono ritirati poco tempo dopo essere stati versati (conto di passaggio), sempre che l’attività commerciale del cliente non renda plausibile un tale ritiro immediato; 2.1.3 non sono chiari i motivi per cui il cliente ha scelto proprio questo intermediario finanziario o questa sede per i suoi affari; 2.1.4 essa ha per conseguenza che un conto, rimasto fino ad allora ampiamente inattivo, diventi molto attivo senza che se ne possa riscontrare un motivo plausibile; 2.1.5 essa non è compatibile con le informazioni e le esperienze dell’intermediario finanziario concernenti il cliente o lo scopo della relazione d’affari. 2.2 È inoltre considerato sospetto ogni cliente che comunica all’intermediario finanziario informazioni false o ingannevoli oppure che, senza ragioni plausibili, rifiuta di fornire i documenti o le informazioni usuali e necessarie per la relazione d’affari e per l’attività indicata. 2.3 Può costituire un motivo di sospetto il fatto che un cliente riceva periodicamente bonifici da una banca con sede in uno dei Paesi considerati dal Gruppo d’azione finanziaria (GAFI) a rischio elevato (high risk) oppure non cooperativi, o che un cliente effettui ripetutamente bonifici in direzione di uno di questi Paesi. 2.4 Può inoltre costituire un motivo di sospetto il fatto che un cliente effettui periodicamente bonifici in direzione di località ubicate in prossimità geografica alle aree in cui operano le organizzazioni terroristiche.
3.1.1 Cambio di un grosso importo in biglietti di banca di piccolo taglio (svizzeri o esteri) in biglietti di grosso taglio; 3.1.2 operazioni di cambio importanti, senza contabilizzazione sul conto di un cliente; 3.1.3 incasso di importi importanti tramite assegni, inclusi traveller’s chèques; 3.1.4 acquisto o vendita di grandi quantità di metalli preziosi da clienti occasionali; 3.1.5 acquisto di assegni bancari per grossi importi da clienti occasionali; 3.1.6 ordini di bonifico all’estero impartiti da clienti occasionali, senza ragioni legittime apparenti; 3.1.7 ripetuta conclusione di operazioni di cassa fino a un importo di poco inferiore al limite al di sopra del quale è richiesta l’identificazione del cliente; 3.1.8 acquisto di titoli al portatore mediante consegna fisica.
3.2.1 Ritiro frequente di grossi importi in contanti senza che l’attività del cliente giustifichi una tale operazione; 3.2.2 ricorso a metodi di finanziamento il cui impiego, per quanto usuale nel commercio internazionale, risulta in contrasto con l’attività conosciuta del cliente; 3.2.3 conti utilizzati in maniera intensiva, quando normalmente questi conti non sono utilizzati o lo sono in minima misura; 3.2.4 struttura economica assurda della relazione d’affari tra il cliente e la banca (grande numero di conti presso lo stesso istituto, frequenti trasferimenti tra conti diversi, liquidità eccessiva, ecc.); 3.2.5 fornitura di garanzie (pegni, fideiussioni) da parte di terzi sconosciuti alla banca che apparentemente non sono in stretta relazione con il cliente né hanno un motivo plausibile per fornire tali garanzie; 3.2.6 bonifici verso un’altra banca senza indicazione del beneficiario; 3.2.7 accettazione di bonifici da parte di altre banche senza indicazione del nome o del numero di conto del beneficiario o della controparte ordinante; 3.2.8 bonifici ripetuti di somme importanti all’estero con ordine di pagamento in contanti al beneficiario; 3.2.9 bonifici importanti e ripetuti in direzione di o provenienti da Paesi produttori di droga; 3.2.10 fornitura di fideiussioni o di garanzie bancarie a titolo di garanzia per prestiti tra terzi non conformi alle condizioni del mercato; 3.2.11 versamenti in contanti da parte di un gran numero di persone diverse sul medesimo conto; 3.2.12 rimborso inatteso e senza spiegazioni convincenti di un credito compromesso; 3.2.13 uso di conti pseudonimi o cifrati nell’esecuzione di transazioni commerciali da parte di imprese artigianali, commerciali o industriali; 3.2.14 prelievo di valori patrimoniali poco tempo dopo il loro accreditamento sul conto (conto di passaggio).
3.3.1 Crediti fiduciari (back-to-back loan) senza scopo lecito riconoscibile; 3.3.2 detenzione a titolo fiduciario di partecipazioni a società non quotate in borsa, la cui attività non può essere esaminata dall’intermediario finanziario.
3.4.1 Tentativi del cliente di sottrarsi al contatto personale con l’intermediario finanziario. 3.4.2 Richiesta di consegna di informazioni ai sensi dell’articolo 11a capoverso 2 LRD da parte dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.
4.1 Richiesta del cliente di chiudere un conto e di aprirne altri in nome proprio o in nome di membri della sua famiglia senza lasciare tracce nella documentazione della banca (paper trail ); 4.2 richiesta del cliente di ottenere ricevute per prelievi in contanti o per consegne di titoli che non si sono realmente verificati o che sono stati immediatamente depositati nello stesso istituto; 4.3 richiesta del cliente di effettuare ordini di bonifico con indicazione inesatta dell’ordinante; 4.4 richiesta del cliente di effettuare determinati pagamenti non direttamente dai propri conti, bensì da conti «Nostro» dell’intermediario finanziario o da conti transitori; 4.5 richiesta del cliente di accettare o fare documentare garanzie di credito che non corrispondono alla realtà economica o di concedere crediti a titolo fiduciario in base a una copertura fittizia; 4.6 procedimenti penali contro il cliente dell’intermediario finanziario per crimini, corruzione, uso improprio di denaro pubblico o delitto fiscale qualificato.
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