Una persona giuridica può gestire una sola infrastruttura del mercato finanziario. È fatta salva la gestione di un sistema multilaterale di negoziazione da parte di una borsa.
Per la fornitura di servizi accessori per i quali secondo le leggi di cui all’articolo 1 della legge del 22 giugno 20071sulla vigilanza dei mercati finanziari (leggi sui mercati finanziari) occorre un’autorizzazione o un’approvazione, sono necessarie una corrispondente autorizzazione o approvazione della FINMA e l’osservanza delle condizioni supplementari di autorizzazione.
Se la fornitura di servizi accessori non soggetti ad autorizzazione o approvazione secondo le leggi sui mercati finanziari aumenta i rischi di un’infrastruttura del mercato finanziario, la FINMA può esigere che tale infrastruttura adotti misure organizzative o si doti di fondi propri supplementari e di sufficiente liquidità.