Se l’infrastruttura del mercato finanziario fa parte di un gruppo finanziario, la FINMA può subordinare il rilascio dell’autorizzazione all’esistenza di un’adeguata vigilanza su base consolidata da parte di un’autorità di vigilanza sui mercati finanziari.
Due o più imprese sono considerate gruppo finanziario ai sensi della presente legge se:
almeno una è attiva come infrastruttura del mercato finanziario;
sono attive principalmente nel settore finanziario; e
formano un’unità economica o, a causa di altre circostanze, si può presumere che una o più imprese soggette alla vigilanza individuale siano giuridicamente obbligate o di fatto costrette a prestare assistenza ad altre società del gruppo.
Le disposizioni relative ai gruppi finanziari della legge dell’8 novembre 19341sulle banche si applicano per analogia.