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Commenti: Art. 153 | Omnilex
Law
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Art. 153
Art. 152a
Art. 154
Art. 153
958.1
LInFi
Federal Act
1 gen 2016
Fonte originale
È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
omette di presentare ai detentori di titoli di partecipazione il parere prescritto relativo a un’offerta o non lo pubblica (art. 132 cpv. 1);
fornisce in questo parere indicazioni inveritiere o incomplete (art. 132 cpv. 1).
Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 150 000 franchi.
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LInFi · Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati
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